Cassazione Civile Sez. I 684/2001: Contratto di factoring e ruolo finale di versamento del corrispettivo della cessione

Il contratto di factoring, pur potendo presentare nella prassi commerciale una serie di varianti e di clausole differenziate in relazione a particolari esigenze dei contraenti, è costituito nel suo nucleo fondamentale e costante da una convenzione complessa per effetto della quale il "factor" si obbliga ad acquistare la totalità dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare, a causa della vendita dei beni da lui prodotti o commercializzati; in esso è di regola prevista la facoltà dell'imprenditore cedente di ottenere delle anticipazioni dal "factor", che si obbliga a fornire alla controparte altri servizi (di informazione, consulenza, collaborazione nella gestione aziendale) di non secondaria importanza nell'economia del contratto, con una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione. A fronte di tali molteplici funzioni economiche, in forza delle quali il contratto non si esaurisce nella pura e semplice cessione di uno o più crediti, ma comporta per le parti e soprattutto per il "factor" l'assunzione di fondamentali obbligazioni (di "facere", "non facere", "prestare") non strettamente inerenti alla cessione, ma di essenziale importanza nel regolamento degli interessi realizzato con il contratto, tra i quali è presente l'acquisizione di una fonte di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite, la circostanza che il finanziamento sia compensabile con poste emergenti dal conto del dare e dell'avere non contraddice affatto il ruolo, che le anticipazioni possono assumere, di pagamento del corrispettivo, giacchè dovendo la pattuizione essere riguardata nel suo risultato finale, resta in linea con gli intenti negoziali delle parti che, una volta andata a buon fine la cessione, in tutto o in parte, il credito riscosso dal "factor" venga da lui ritenuto in relazione alle anticipazioni versate ed agli altri costi preventivamente concordati dell'operazione, la quale svolge, così, unitamente al ruolo di finanziamento, assunto nella fase iniziale del rapporto, quello finale di versamento del corrispettivo della cessione, mentre nel caso di mancata esazione dei crediti - se è stata convenuta, come ordinariamente prevede l'art. 4 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, la garanzia della solvenza del debitore - di quelle anticipazioni il fornitore è tenuta al rimborso.

Commento

Assume evidenza la natura composita dell'elemento causale del contratto di factoring, il cui nucleo fondamentale rimane pur sempre il trasferimento oneroso di una massa di crediti verso il corrispettivo di una commissione in favore del factor. Questa essenza non viene rinnegata neppure quando il supplier abbia la possibilità di fruire di anticipazioni da parte del factor in funzione di finanziamento. Esse, destinate ad essere rimborsate con il ricavo di quanto corrisposto dai clienti del supplier che abbia ceduto i relativi crediti al factor, assumono la sostanza di pagamento del prezzo delle cessioni stesse. Ne segue che, nell'ipotesi di mancato buon fine dei crediti, essendo naturalmente stabilita la garanzia della solvenza del debitore(ex art.4 l. 21 febbraio 1991 n.52, il supplier dovrà rimborsare al factor quando già ricevuto a titolo di anticipazione.

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