Cassazione Civile Sez. I 5126/2001: Limitazioni convenzionali ammesse nel recesso statutario

Oltre al recesso legale del socio, previsto dagli artt. 2523 e 2437 cod.civ. (norma quest'ultima dettata per le società per azioni, ma estensibile alle società cooperative) l'ordinamento prevede il recesso convenzionale (artt.2518 e 2526 cod.civ.) e se il primo non può essere limitato o soppresso neppure da clausole statutarie, attraverso la previsione dell'approvazione degli organi statutari (la quale finirebbe per trasformare l'esercizio di un diritto potestativo in una proposta negoziale e per rimetterne l'efficacia alla discrezione di un terzo), non altrettanto può affermarsi per il recesso statutario, il quale, nascendo con l'atto costitutivo, come atto di manifestazione della volontà negoziale, dalla stessa volontà può essere disciplinato attraverso clausole, determinative del contenuto, sia quando attribuiscono al socio la facoltà di recedere in situazioni specifiche, sia quando questa stessa facoltà limitano o condizionano. Ne consegue che è legittima la disciplina convenzionale che subordina il recesso a determinati presupposti o condizioni, tra i quali l'autorizzazione o l'approvazione del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea dei soci.

Commento

Accanto alle ipotesi di recesso legalmente previste dal codice civile, in relazione alle quali non è consentita l'introduzione di alcuna pattuizione accessoria intesa a rendere più gravoso l'esercizio del relativo diritto, è possibile configurare ulteriori fattispecie di recesso convenzionale. In dette ipotesi ben sarebbe, al contrario, ammissibile introdurre speciali condizioni di ammissibilità o di operatività dell'atto unilaterale con il quale il socio intende esprimere la propria volontà di non più far parte della società.

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