Cassazione Civile Sez. I 314/2001: Rilevante applicazione della nozione di collegamento negoziale

Sebbene la fideiussione non possa essere inclusa di per sè fra i contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi intercorrenti tra professionista ed un consumatore, previsti dall'articolo 1469 bis cod.civ. nel testo anteriore alla legge n. 526 del 1999, tuttavia, anche nel vigore della precedente formulazione, per la fideiussione che accede a contratti bancari deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo per l'applicabilità della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla legge n. 52 del 1996, in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito ed il contratto costitutivo dell'obbligazione fideiussoria. Quanto al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. (Nella specie è stata conseguentemente ritenuta valida - per difetto del requisito soggettivo di applicabilità della disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori - la clausola derogativa della competenza territoriale, contenuta nel contratto di fideiussione stipulato quale garante dell'amministratore unico della società debitrice per le esposizioni bancarie di una società di capitali).

Commento

Rilevante applicazione della nozione di collegamento negoziale: la sussistenza di esso tra la fidejussione ed un correlativo contratto bancario cui la prima accedeva ha determinato la sottoposizione di questa alla disciplina relativa alla tutela del consumatore di cui agli artt. 1469 bis e ss. cod.civ.. E' al contratto bancario che occorre badare al fine di accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi (che si compendiano nella qualità di consumatore del contraente) che costituiscono il presupposto di applicazione della normativa speciale.

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