Cassazione Civile Sez. I 14865/2002: Patti parasociali e vincolo che ne discende

I patti parasociali (e, in particolare, i sindacati di voto) sono, nella loro composita tipologia (che non consente, pertanto, la riconduzione a uno schema tipico unitario), accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti, (nella specie, circa la nomina di amministratori societari), il loro diritto di voto in assemblea. Il vincolo che discende da tali patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere parasociale e, conseguentemente, l'esclusione della relativa invalidità, ipso facto), sicchè non è legittimamente praticabile, al riguardo, nè la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, nè quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare in un certo modo), poichè al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogniqualvolta l'interesse a un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto.

Commento

Interessante decisione che mette a fuoco la relazione che si pone tra il vincolo obbligatorio scaturente dal perfezionamento del patto parasociale ed il funzionamento degli organi sociali della società. Ribadita l'efficacia meramente interna dei detti patti viene delineata l'inettitudine dei medesimi a reagire sulla libertà della condotta del singolo socio e, conseguentemente, di incidere sul corretto svolgimento della vita sociale.

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