Cassazione Civile Sez. I 13881/2001: Occupazione appropriativa e risarcimento del danno

L'aricolo 41, primo comma, della legge n. 2359 del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità - il quale dispone che, qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, tale vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo 40 - trova applicazione anche nella liquidazione del danno da occupazione appropriativa, e pertanto potrà operare la compensatio lucri cum damno, purchè il vantaggio acquisito dal danneggiato sia particolare e diverso da quello eventualmente goduto da altri soggetti.

Commento

Peculiare applicazione del principio della compensario lucri cum damno nell'ambito della fattispecie espropriativa, con speciale riferimento alla c.d. occupazione appropriativa (determinante accessione invertita). Sarà interessante valutare in materia l'impatto della prossima entrata in vigore del nuovo T.U. in materia di espropriazione.

Aggiungi un commento