Cassazione Civile Sez. I 13277/2000: Ammessa la rinuncia tacita al formalismo convenzionale
Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto ben possono, nella loro autonomia negoziale, rinunciare al formalismo convenzionale, anche tacitamente; la revoca tacita del patto di forma, tuttavia, comporta la necessità di provare la sussistenza di atti inconciliabili con la volontà di mantenere il suddetto patto.
La conversione del contratto nullo per carenza di forma convenzionale, richiedendo la prova che le parti hanno - od avrebbero, se avessero conosciuto la causa di nullità - voluto un contratto a forma libera, implica la prova della revoca del patto di forma e rimane perciò impedita dalla assenza di prove della rinuncia.