Cassazione Civile Sez. I 13277/2000: Ammessa la rinuncia tacita al formalismo convenzionale

Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto ben possono, nella loro autonomia negoziale, rinunciare al formalismo convenzionale, anche tacitamente; la revoca tacita del patto di forma, tuttavia, comporta la necessità di provare la sussistenza di atti inconciliabili con la volontà di mantenere il suddetto patto.
La conversione del contratto nullo per carenza di forma convenzionale, richiedendo la prova che le parti hanno - od avrebbero, se avessero conosciuto la causa di nullità - voluto un contratto a forma libera, implica la prova della revoca del patto di forma e rimane perciò impedita dalla assenza di prove della rinuncia.

Commento

Il nodo problematico è quello dell'esistenza o meno del principio di un collegamento negoziale che valga a comunicare per relationem i requisiti formali stabiliti per il negozio di primo grado a quello di secondo grado (rinunzia, mutuo consenso). Alla pronunzia in esame si oppone un contrario orientamento, favorevole all'ammissibilità dell'eventuale rinunzia verbale o per facta concludentia alla forma scritta convenzionale.

Aggiungi un commento