Cassazione Civile Sez. I 12423/2001: Vizi del consenso nel matrimonio

L'art. 122 cod.civ., ai fini della configurabilità dell'errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge che legittima l'impugnativa del matrimonio, non richiede, nel caso in cui l'errore fatto valere concerna una malattia non conosciuta prima del matrimonio stesso, che l'infermità sia clinicamente conclamata a quell'epoca, ma che sia esistente anche solo allo stato di sintomi o episodi prodromici.

Commento

La malattia di uno dei coniugi manifestatasi dopo le nozze può rilevare come errore sulle qualità personali quando, non conosciuta dall'altro, possa essere definta come latente nel tempo antecedente il matrimonio. Il nodo è costituito dalla definizione di "latenza": può essere ritenuta tale un'incubazione anche quando particolarmente lunga (si pensi alla BSE o all'infezione da HIV)?

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