Cassazione Civile Sez. I 10127/2001: Differenza tra professionista e consumatore

Al fine dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod.civ. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto (avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi - secondo l'originaria formulazione del primo comma dell'art. 1469 bis cod.civ. - e senza tale limitazione dopo la modifica di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1999, n. 526) per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto (avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi e senza tale limitazione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 526/99) nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perchè ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.

Commento

Anche se risulta condivisibile l'impostazione secondo la quale la distinzione tra "consumatore" e "professionista" andrebbe ricercata nella corrispondenza o meno della contrattazione ad un'attività di impresa o di commercio posta in essere dal contraente (vale a dire indipendentemente dal fatto che il medesimo si sostanzi in una persona fisica o in una persona giuridica ovvero altra entità diversa dalla persona fisica), occorre tener conto dell'indirizzo ermeneutico inaugurato dalla Corte di Giustizia Cee che ha statuito nel senso che la speciale protezione del consumatore è riservata alle sole persone fisiche, con l'esclusione degli altri soggetti (cfr. Corte Giustizia CEE 22 novembre 2001).
In definitiva sembrerebbe che mentre "professionista" può essere sia una persona fisica sia un'entità di specie diversa, la qualità di "consumatore" è riservata soltanto alla prima.

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