Cassazione Civile n.6480/2002 Similazione relativa soggettiva e prova della stessa

Nell'ipotesi di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, quale una compravendita immobiliare, nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, partecipe dell'accordo simulatorio e perciò parte del contratto, la prova della simulazione, traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, può essere data solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio, salva la prova testimoniale per la sola ipotesi di perdita incolpevole del documento, ai sensi dell'art.2724, cod.civ., che comprende anche l'ipotesi della perdita avvenuta ad opera di un terzo consegnatario del medesimo documento, dovendo sempre la mancanza di colpa riferirsi al terzo consegnatario del medesimo documento e non il comportamento del terzo che lo abbia smarrito.

Commento

La possibilità che le parti diano conto testimonialmente del fenomeno simulatorio tra le stesse intercorso non è limitato all'ipotesi dell'illiceità del contratto ex art. 1417 cod.civ., dovendo reputarsi applicabile anche l'ulteriore caso generale di esenzione dalla produzione dello scritto della perdita incolpevole del documento, comunque esistente (art. 2724 cod.civ.). La prova della mancanza di colpa nella perdita del documento può nella fattispecie ravvisarsi anche nella condotta tenuta dal terzo consegnatario della controdichiarazione.

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