Cassazione Civile n.11101/02. Accessione e sdemanializzazione

Ai sensi dell'art. 947 cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche ad esso apportate dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37, le accessioni fluviali comportano l'acquisto della proprietà a titolo originario da parte del proprietario rivierasco solo se si verificano per cause naturali; con la conseguenza che gli appezzamenti di terreno rientranti, in quanto posti al di sotto della quota dell'altezza di piena ordinaria, nel perimetro dell'invaso naturale di un lago, non perdono la loro natura di beni demaniali se, per effetto di successivo innalzamento dipendente da regolamento artificiale ovvero da altre attività antropiche, vengano a trovarsi al di sopra di tale quota, essendo in tal caso rimesso alla scelta del soggetto titolare del demanio il potere di disporre la sdemanializzazione del terreno - che era ma non è più al di sotto della quota limite dell'alveo del lago - per acquisirlo al patrimonio disponibile.
La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso l'esistenza di simili atti e fatti in una fattispecie nella quale le opere antropiche – consistenti nella costruzione di un collettore fognario e nella realizzazione di una strada -, determinanti la trasformazione per innalzamento dell'altezza di quota di un terreno costituente l'alveo naturale di un lago, erano avvenute senza il consenso, espresso o tacito, delle Amministrazioni interessate).

Commento

La pronunzia, che riguarda il tema dell'alveo abbandonato di cui all'art.947 cod.civ. nel testo precedente la riforma intervenuta nel 1994, assume in considerazione gli incrementi che intervengano non già naturalmente, bensì in esito ad un'attività umana, come quella di costruzione di un invaso artificiale, con conseguente variazione dell'altezza dell'acqua. In tale ipotesi (come attualmente accade per qualsiasi accessione fluviale) la parte di terreno al di sopra della linea delle acque doveva comunque reputarsi appartenente al demanio e non ai proprietari dei fondi rivieraschi.

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