Cassazione Civile 5158/2001: Opera professionale e responsabilità del notaio

L'opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compimento di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perchè sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti; pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un'iscrizione pregiudizievole gravante sull'immobile oggetto della compravnedita deve informare le parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, cod.civ. e della buona fede.

Commento

Assolutamente rilevante la portata della sentenza in esame quanto ai termini della responsabilità professionale del notaio come libero professionista. In particolare, con riferimento alla possibilità che le parti espressamente vengano ad esonerare il notaio dall'effettuazione delle visure ipotecarie (ciò che è insito nel conferimento dell'incarico di predisporre un contratto traslativo di una diritto afferente a bene immobile) viene stabilita l'imprescindibilità dell'obbligo posto a carico del professionista di informare le parti quanto al rischio che l'atto non possa sortire gli effetti ai quali è preordinato quando abbia anche semplicemente sospetti circa la sussistenza di formalità pregiudizievoli.

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