Cassazione Civile 317/2001: Impossibilità per il giudice di annullare il contratto di mutuo fondiario nel caso in cui la somma erogata non è destinata per miglioramenti

In tema di credito fondiario, la norma di cui all'articolo 18 del Rd 646/1905 (nonchè l'articolo 67, ultimo comma, della legge fallimentare) non postula affatto (come implicitamente confermato, ancora, dall'articolo 38 del Dlgs 385/1993), che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante debba venir necessariamente pattuita la destinazione allo scopo di miglioramento dei fondi sui quali è costituita l'ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di mutuo di scopo, la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizza, di per sè, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex articolo 1418 del codice civile.

Commento

Il mutuo fondiario è contraddistinto da una speciale disciplina derogatoria rispetto a quella comune, caratterizzandosi per l'iscrizione ipotecaria di primo grado che garantisce la restituzione della somma mutuata a medio o lungo termine. La figura si distingue rispetto al mutuo di scopo, contrassegnato sotto il profilo causale dalla necessità di un determinato impiego delle somme erogate.

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