Cassazione Civile 1596/2001: La donazione di beni altrui è inefficace, ma costituisce valido titolo ai fini dell'usucapione
La donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex articolo 771 del codice civile, ma è semplicemente inefficace e, tuttavia,idonea ai fini dell'usucapione abbreviata ex articolo 1159 del codice civile, in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, o sia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'aliente ne fosse stato titolare.