Cassazione Civile 1596/2001: La donazione di beni altrui è inefficace, ma costituisce valido titolo ai fini dell'usucapione

La donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex articolo 771 del codice civile, ma è semplicemente inefficace e, tuttavia,idonea ai fini dell'usucapione abbreviata ex articolo 1159 del codice civile, in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, o sia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'aliente ne fosse stato titolare.

Commento

Il caso della donazione di cosa futura non viene espressamente assunto in considerazione dalla legge, a differenza di quanto accade per la donazione di cosa futura, di cui è sancita la nullità ex art.771 cod.civ.. Gli interpreti per lo più hanno ricavato per essa l'analoga conseguenza giuridica, sulla scorta dell'analoga ratio, rinvenibile nella necessità di evitare atti di disposizione non meditati. Con la sentenza in oggetto la Cassazione assume una diversa posizione, sostenendo la mera inefficacia della donazione di beni altrui, atto idoneo a fondare la fattispecie acquisitiva a non domino di cui all'art.1159 cod.civ..

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