Cassazione Civile 15164/2001: Contratto per persona da nominare e forma della dichiarazione di nomina

Nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile) la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma del contratto, ma ciò non va inteso nel senso che debbano necessariamente essere consacrate in una formale dichiarazione diretta all'altro contraente, essendo sufficiente che a costui pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione; quanto, poi, a quest'ultima dichiarazione, la stessa può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente.

Commento

La pronunzia non tanto rileva per l'affermazione della necessità che la dichiarazione di accettazione del terzo debba rivestire la stessa forma prevista per il contratto al quale si riferisce (ciò che sarebbe insito nella sostanziale assimilabilità della stessa ad una procura), quanto per l'asserto in forza del quale la forma scritta si intende osservata anche semplicemente per il tramite della proposizione della domanda giudiziale (nella specie della domanda ex art.2932 cod.civ. formulata in relazione ad un contratto di vendita immobiliare).

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