Cassazione Civile 10218/2001: Non si ha diritto di prelazione agraria nei casi di alienazione di quota indivisa di fondo rustico in comunione

Il trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione, da parte del titolare di essa, non comporta la spettanza del diritto di prelazione agraria all'altro comproprietario del fondo stesso ove non si trovi nelle condizioni specificatamente e tassativamente contemplate dal terzo e dall'ultimo comma dell'art.8 della legge n. 590 del 1965 e cioè componente della famiglia coltivatrice del fondo ovvero coerede del venditore oltre che coltivatore diretto.

Commento

La pronunzia si occupa della spettanza della prelazione agraria di cui all'art.8 l.590/1965 nell'ipotesi in cui l'oggetto della vendita sia costituito da una quota indivisa del fondo.
I contitolari non vantano preferenza alcuna, a meno che non rivestano la parallela qualità di coeredi del venditore (ciò che evocherebbe l'analoga dinamica di cui all'art.732 cod.civ., sostanzialmente recepita nel III° comma dell'art.8 l.590/1965) ovvero di componente della famiglia diretto-coltivatrice.

Aggiungi un commento