Cassazione Civile,Sezione II,n.1201/2002. Impugnazione di delibera condominiale

Nell'ipotesi di conflitto di interessi tra alcuni condomini e il condominio, non regolato dalla legge, è esteso, in via analogica, il divieto di esercitare il diritto di voto, previsto per le società di capitali, per il condominio in potenziale conflitto di interessi, in virtù della ratio consimile, ma, in conformità con il significato letterale dell'espressione impiegata dall'art.2373, comma 2, c.c., la maggioranza necessaria è, invece, quella richiesta, volta per volta, per le singole deliberazioni che si rapporta - attesa l'inderogabilità in meno, ex art.1138 c.c., anche con regolamento contrattuale, delle maggioranze stabilite in materia condominiale - alla totalità dell'elemento personale e reale, vale a dire a tutti i partecipanti al condominio ed al valore dell'intero edificio, compresi i condomini ed i millesimi rappresentati dai condomini in conflitto di interessi i quali possono e non debbono astenersi dall'esercitare il diritto di voto. Nel caso in cui le maggioranze necessarie non si raggiungano, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.

Commento

La S.C. viene a configurare anche nell'ambito dell'assemblea condominiale il conflitto di interessi tra il singolo partecipe ed il condominio. Norma di riferimento è in proposito l'art. 2373 cod.civ., dettato in tema di società di capitali. Notevole è tuttavia la statuizione in base alla quale il computo della maggioranza permane quello effettuato in base all'art. 1138 cod.civ. e non, come si sarebbe potuto dedurre, quello scaturente dallo scorporo dei millesimi riconducibili ai soggetti in conflitto di interessi (come dispone la citata norma disposta in tema di società). Notevole è osservare come la pronunzia potrebbe essere non a torto evocata come corroborante la tesi della soggettività del condominio, stante la necessaria dualità soggettiva che il conflitto postula.

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