Cassazione civile, sezione II n. 8470/02. Responsabilità del notaio e visure catastali.

Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti (che non può ritenersi pertanto concessa implicitamente neanche da una sola di esse, né può essere ricavata "per facta
concludentia") obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal
cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il
conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto.

Commento

Il novum della pronunzia in esame è costituito dall'affermazione secondo la quale, ai fini del valido esonero del notaio dal compimento delle visure ipotecarie, occorre una concorde ed espressa dispensa di entrambe le parti dell'atto e non della sola parte acquirente, vale a dire quella che sembrerebbe essere l'unica interessata al preventivo accertamento della proprietà e libertà del bene oggetto della negoziazione.

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