Cassazione civile, sez. II, n.13923/2002. Il contratto preliminare di compravendita immobiliare come contratto a favore di terzo.

In un contratto preliminare (o definitivo) di compravendita immobiliare la clausola che preveda che il promissario acquirente acquisti per sé o per persona da nominare può comportare la configurabilità sia di una cessione del contratto ai sensi dell'art. 1401 del cc con il preventivo consenso a norma dell'art 1407 dello stesso codice, sia di un contratto per persona da nominare di cui all'art. 1401 del cc.. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale, va tuttavia riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti che l'inerprete deve ricercare in concreto. In tale prospettiva, pertanto, la specifica clausola contrattuale può anche comportare la configurazione del contratto preliminare come contratto a favore di terzo, mediante la facoltà di designazione concessa all'uopo al promissario, fino alla stipulazione del definitivo, e la posizione della persona, cui si riferisce tale facoltà di nomina, come destinatario della prestazione pattuita, consistente nella prestazione del consenso per la stipula del contratto definitivo, con la conseguenza possibilità, nel giudizio promosso ex art. 2932 del cc per il promissario di chiedere l'attuazione del trasferimento in favore della pesona nominata e per quest'ultimo di intervenire nel giudizio per manifestare la propria accettazione al fine di rendere possibile l'effetto traslativo.

Commento

Ancora una pronunzia imperniata sulla distinzione tra contratto preliminare per persona da nominare, cessione di contratto preliminare e contratto preliminare a favore di terzo (cfr. negli stessi termini Cass. 891/81). A differenza di quanto si verifica nel caso di contratto per persona da nominare, figura che prevede un caso di rappresentanza soltanto eventuale, potendosi verificare che il contratto rimanga in capo a colui che ha previsto la riserva di nomina, nella cessione del contratto si ha una sostituzione del contraente determinata in seguito ad un ulteriore accordo, che presuppone un consenso trilatere (sia dei contraenti originari: cedente e contraente ceduto, sia del nuovo contraente cessionario) In pratica le figure vengono ad assomigliare molto nel caso in cui sia stata prevista nel contratto una clausola di assenso preventivo alla cessione, i cui effetti paiono simili alla riserva di nomina

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