Cassazione Civ., Sez. III, n. 3170/2003. Diritto di prelazione e riscatto: compete al coltivatore diretto e non al piccolo imprenditore agricolo.

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto la categoria dei coltivatori diretti non coincide con quella di piccolo imprenditore agricolo contenuta nel codice civile, in quanto comprensiva soltanto di quei coltivatori diretti che dedichino soltanto abitualmente la propria attività lavorativa allo sfruttamento della redditività della terra, con esclusione quindi di coloro che esercitano esclusivamente le altre attività agricole, come la silvicoltura, gli allevatori e i soccidari. L'articolo 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, infatti, attribuisce il diritto di prelazione e riscatto soltanto alla prima delle tre categoria indicate nel comma 1 dell'articolo 2135 del Cc e cioè al solo coltivatore del fondo e non anche a chi sia dedito alla silvicoltura.

Commento

Utile precisazione relativa alla spettanza del diritto di prelazione agraria. In questo senso la nozione di coltivatore diretto non è sovrapponibile a quella di piccolo imprenditore agricolo. Tale ultima categoria comprende infatti anche coloro che, occupandosi di silvicoltura e di allevamento del bestiame, non vantano il diritto di prelazione di cui alla legge 590/1965.

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