Cassazione Civ., Sez. III, n. 2879/2003. Il diritto di prelazione del coltivatore diretto e l'onere della prova.
In base agli articolo 8, comma 1, della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7, comma 1, della legge 14 agosto 1971 n. 817, il diritto a essere preferito nell'acquisto, in tanto spetta al coltivatore diretto in quanto egli abbia iniziato a condurre il fondo almeno due anni prima che lo stesso sia posto in vendita. E l'onere della prova di questo incombe su chi esercita il diritto.