Cassazione Civ., Sez. III, n. 17638/2002. Interpretazione estensiva nella determinazione del danno derivante da illecito extracontrattuale.

L'articolo 1227, comma 1, del Codice civile riferisce al solo creditore il fatto colposo che ha concorso a cagionare il danno perché è dettato per il rapporto obbligatorio, in cui il soggetto danneggiato dall'inadempimento non può che essere il creditore. Quando la stessa norma viene richiamata per la determinazione dei danni derivati dall'illecito extracontrattuale, il termine creditore non può essere inteso in senso proprio, ma va interpretato in senso estensivo in modo da comprendervi anche i congiunti della vittima dello stesso illecito, la cui posizione creditoria, sorgendo in relazione al particolare rapporto con la vittima, subisce le conseguenze del concorso di colpa della stessa.
Documento di riferimento:
Inadempimento delle obbligazioni\Il problema della responsabilità del debitore\Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale\Norme anfibie

Commento

L'interpretazione della S.C. ha lo scopo di ambientare, ai sensi dell'art.2056 cod.civ., la norma di cui all'art.1227 cod.civ. nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, entro la quale può giocare un ruolo analogo a quello che svolge nella sede propria costituita dallo svolgimento del rapporto obbligatorio.

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