Cassazione Civ., Sez. II, n. 637/2003. Negatoria servitutis

L'actio negatoria servitutis è esperibile anche nell'ipotesi in cui le opere contestate siano state realizzate non dall'attuale proprietario del fondo pretesamente dominante e, quindi, avvantaggiato dalla situazione di asservimento, ma dal precedente titolare di questo.

Commento

La precisazione della S.C. ha a che fare con l'identificazione del soggetto legittimato passivamente all'azione. Non viene dunque in considerazione soltanto l'autore della molestia o della turbativa ma, stante il carattere reale del rimedio, anche l'avente causa da costui.

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