Cass.civ.Sez.II, n.10687/02. La quietanza

L'art.1199 del cod.civ. nel prevedere l'obbligo del creditore che riceve il pagamento di rilasciare quietanza al debitore che ne faccia richiesta,non prevede la contestualità tra pagamento e rilascio della quietanza.Questa, infatti, ha una funzione tipicamente certificativa,per cui bene può essere rilascita dal creditore anche in un momento successivo al fatto che in essa viene attestato, e cioè dopo l'avvenuto pagamento.Tale funzione non viene meno se la dichiarazione di quietanza viene rilasciata dal rappresentante del creditore.Deriva, da quanto precede, pertanto, precede,pertanto,che la quietanza, la quale attesti che il pagamento è avvenuto in un momento antecedente,ove è opponibile dal debitore al creditore quale prova del fatto estintivo dell'obbligazione, salva dimostrazione -che va fornita dal creditore-della non veridicità del fatto stesso.

Commento

La portata della pronunzia in considerazione non tanto consiste nell'aver deciso la non indispensabilità della contestualità tra pagamento e rilascio della quietanza (ciò che comporta che quest'ultima possa essere confezionata in un tempo successivo rispetto al pagamento), quanto nell'aver proclamata la possibilità che si provi il difetto di veridicità del fatto del pagamento di cui alla quietanza stessa. Prescindendo dalla considerazione del caso specifico, in cui la quietanza era stata rilasciata da rappresentante del creditore, l'asserto apre inesplorati orizzonti circa la possibilità di dedurre la simulazione della quietanza.

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