Cass.Civ. Sez.II , n.11733/2002. La sottoscrizione del testamento olografo da parte di testimoni non vale ad eliminare il carattere della personalità se non incide sul corpo della disposizione di ultima volontà.

Ai fini dell'identifcazione del requisito dell'autografia del testamento olografo è necessario distinguere tra la dichiarazione di ultima volontà e il documento cartaceo sul quale essa è vergata, di tal che detto requisito è rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; mentre la nullità per difetto di autografia del testamento è configurabile allorchè l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come aviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorchè su incarico o col consenso del testatore. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la nullità del testamento olografo in un caso nel quale nel documento cartaceo, contenente la disposizione di ultima volontà interamente scritta dal "de cuius" e, immediatamente sotto, la sottoscrizione dello stesso, comparivano anche, redatte da mano aliena, le sottoscrizioni di due infermiere che gli prestavano assistenza e altre scritte in stampatello riproducenti i nomi e gli indirizzi delle stesse).

Commento

Del tutto condivisibile la conclusione della S.C., che ha statuito nel senso della piena validità del testamento olografo che, interamente scritto di pugno dal testatore e dal medesimo sottoscritto, riportava ulteriori segni grafici riconducibili a terzi, quali la sottoscrizione di soggetti intervenuti quali "testimoni".

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