Cass.Civ.,sez. Unite, n. 14669/2003. Foro competente per i contratti stipulati tra professionista e consumatore

La disposizione dettata dall'articolo 1469-bis, comma 3, n.19 del Cc si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie fra consumatore e profesionista, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località. La disposizione dettata dall'art. 1469-bis, comma 3, n.19 del Cc, ha natura di norma processuale e si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima.

Commento

L'irretroattività della normativa in materia non esclude che essa rinvenga applicazione alle fattispecie contrattuali concluse nel tempo in cui non era in vigore. Si tratta infatti di regole processuali, come tali destinate a venire in considerazione nella fase dell'eventuale contenzioso scaturente dalle negoziazioni perfezionate.

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