Cass.Civ.,sez. Unite, n. 14669/2003. Foro competente per i contratti stipulati tra professionista e consumatore
La disposizione dettata dall'articolo 1469-bis, comma 3, n.19 del Cc si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie fra consumatore e profesionista, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località. La disposizione dettata dall'art. 1469-bis, comma 3, n.19 del Cc, ha natura di norma processuale e si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima.