Cass.Civ., sez II, n. 18360/2004. Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non servono all'acquisto del possesso.

Gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 cod. civ. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità o da consueti rapporti di buon vicinato i quali, mentre “a priori” ingenerano e giustificano la permissivo, conducono per converso a escludere nella valutazione “a posteriori” la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Peraltro, il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i soggetti medesimi (nel caso, fratelli) consente di configurare la sussistenza della tolleranza anche in mancanza delle suindicate caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento assentito.

Commento

La pronunzia viene a compiere un'importante specificazione dei requisiti e dei limiti entro i quali l'utilizzazione materiale del bene può essere considerata nell'ambito della tolleranza che esclude il possesso ai fini dell'usucapione. In questo senso è usuale il riferimento all'elemento cronologico della temporaneità limitata o della saltuarietà (Cass. Civ. Sez. II, 5191/94). Il vero nodo è costituito tuttavia dall'onere della prova. Giova infatti rilevare come sia colui che eccepisce la tolleranza a doverne dare specifico conto (Cass. Civ. Sez. II, 10771/95).

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