Cass.Civ., sez.III, n. 771/2004. Natura di atto giuridico in senso stretto dell'intimazione prevista dall'art. 1219 c.c.

L'atto di costituzione in mora del debitore è atto giuridico in senso stretto, che non può essere ricompre­so tra gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimo­niale di cui all'art. 1324 c.c., riferibile ai soli negozi giuridi­ci unilaterali. Conseguentemente, sono ad esso inapplicabili le norme che disciplinano i contratti, tra le quali la presun­zione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c.

Commento

Dalla qualificazione dell'atto di costituzione in mora quale mero atto giuridico vien fatta discendere l'inapplicabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod.civ., sulla scorta dell'inoperatività della norma-"specchio" di cui all'art.1324 cod.civ..
Il nodo è tuttavia un altro: una volta esclusa l'applicabilità del criterio di cui all'art.1335 cod.civ., quale ulteriore regola seguire, stante l'assoluto difetto di una disciplina codicistica dettata in tema di meri atti giuridici?

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