Cass.Civ., sez.II, n. 8132/2004. Il singolo condomino può agire nei confronti dell'amministratore cessato dall'incarico per la restituzione della documentazione relativa alla sua gestione

L'azione volta a ottenere dall'amministratore cessato dall'incarico la restituzione dei documenti inerenti la passata gestione, tra i quali rientrano i bilanci, i giustificativi di cassa e la corrispondenza, in quanto atti eseguiti in esecuzione del mandato o, comunque, a esso attinenti, è un'azione a tutela dell'interesse comune, perchè volta ad assicurare la corretta tenuta della documentazione relativa alla gestione contabile, fiscale,amministrativa, a garanzia dei rapporti interni e verso i terzi. Come tale, essa può essere esercitata anche da un singolo condomino, in forza del principio della rappresentanza interna in forza del quale ciascun condomino può agire in via autonoma a tutela di un interesse comune.

Commento

Notevole l'affermazione del principio, in tema di condominio, della rappresentanza “interna”. In forza dei poteri ad essa riconducibili è stata affermata la possibilità anche per uno soltanto tra i condomini di agire nei confronti dell'ex amministratore onde ottenere la consegna dei documenti relativi alle pregresse gestioni.

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