Cass.Civ., sez.II, n. 6623/2004. Ipotesi di annullabilità di una delibera dell'assemblea condominiale

Le delibere condominiali, analogamente a quelle societa­rie, sono nulle solo se hanno un oggetto impossibile o illecito,ovvero che non rientra nella competenza dell'as­semblea o se incidono su diritti individuali inviolabili per legge. Sono, invece, annullabili, le altre delibere, contra­rie alla legge o al regolamento di condominio, tra cui quelle che non rispettano le norme che disciplinano il procedimento o che richiedono maggioranze qualificate per formare la volontà dell'organo collegiale in relazione all'oggetto delle delibere da approvare. In particolare è annullabile (e non nulla) la delibera che preveda la chiusura nelle ore notturne della galleria condominiale, così pregiudicando il proprietario di uno dei locali com­merciali esistenti in detta galleria, che non può utilizzare un distributore automatico ivi installato. Si tratta, infatti, di una delibera diretta a disciplinare l'uso della cosa comune.

Commento

Particolarmente delicato il nodo affrontato dalla S.C.. E' ben vero che la deliberazione impugnata veniva a disciplinare l'utilizzo delle cose comuni, ma è altrettanto vero che ciò si sostanziava in un pregiudizio direttamente afferente l'esercizio di un diritto soggettivo individuale di uno dei condomini. In relazione a tale aspetto la giurisprudenza ha avuto modo di pronunziarsi nel senso della nullità della deliberazione (e non già semplicemente per l'annullabilità della stessa). Sul punto cfr. Trib. Milano, 29 ottobre 1998.

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