Cass.Civ., sez.I n. 8600/2003. Il negozio in frode alla legge quale ipotesi del tutto distinta dal negozio in frode ai terzi.

Il contratto in frode alla legge è quello che persegue una finalità vietata in assoluto dall'ordinamento in quanto contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero diretta ad eludere una norma imperativa.
L'intento di recare pregiudizio a terzi non rientra di per sé nella descritta fattispecie, sia perché il negozio in frode alla legge è ipotesi del tutto distinta da quella del negozio in frode ai terzi, sia perché nell'ordinamento manca una norma che stabilisca in via generale l'invalidità del contratto stipulato in frode dei terzi, ai quali, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale

Commento

La frode ai terzi si differenzia dalla frode alla legge. Nella prima rientra, quale species, la frode ai creditori, che rinviene un rimedio specifico nell'azione revocatoria di cui all'art.2901 cod.civ..

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