Cass.Civ., sez. III n. 15547/2003. Inefficacia dell'offerta da parte del retraente ad uno solo dei retrattati dell'intero prezzo del fondo ritrattato.

Il versamento del prezzo del fondo riscattato, nel termine perentorio stabilito dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, autenticamente interpretato dalla legge n. 2 del 1979 costituisce condicio iuris del trasferimento della proprietà al retraente e deve essere effettuato, con le modalità di cui agli artt. 1209 e seguenti del Cc., in caso di rifiuto, a favore di ciascun retrattato, se questi sono più d'uno, in misura corrispondente alla rispettiva quota, perché la predetta obbligazione non è indivisibile, né oggettivamente, né soggettivamente (a meno che diversamente non risulti nell'atto di acquisto) e la solidarietà, tra creditori, a differenza di quella passiva, non si presume. Ne segue, pertanto, che scaduto il predetto termine perentorio il retraente che abbia offerto l'intera somma costituente il prezzo del fondo ritrattato a uno solo dei retrattati, decade dal diritto di riscatto vittoriosamente esercitato.

Commento

Le concrete modalità di esercizio del riscatto, tra le quali il pagamento del prezzo da effettuarsi pro quota in riferimento alla porzione spettante ad ogni singolo contitolare, quando non correttamente poste in essere, ben possono condurre all'inutilità dell'intero procedimento a cagione della decadenza dal relativo diritto di riscatto.

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