Cass.Civ., sez. I, n. 7075/2004. Perfezionabilità del contratto da parte del contraente non sottoscrittore

Il contraente, la cui sottoscrizione non figura nel docu­mento rappresentativo di un contratto, per il quale sia richiesta dalla legge la forma scritta, può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti con l'altro contraente sottoscrittore, producendolo in giudizio o ma­nifestando alla controparte con un proprio atto scritto, la volontà di avvalersi del contratto stesso. Tale principio trova applicazione anche nell'eventualità in cui la sotto­scrizione del contraente manchi perché quella che appa­re sul documento stesso è apocrifa.

Commento

Rinviene conferma l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, in tema di contratti la cui forma è prevista dalla legge ad substantiam actus, ai fini del perfezionamento del contratto difettante della sottoscrizione di una delle parti, è sufficiente la produzione di esso in giudizio ovvero la manifestazione scritta indirizzata all'altra parte di volersene avvalere. Ciò semprechè, medio tempore, non vi sia stata revoca del consenso prestato (cfr. Cass. Civ., Sez.II, 4905/98).

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