Cass. Sez. Civili Unite n.11489 del 1/8/2002. Distanze legali tra edifici, principio della prevenzione e facoltà di chiedere la comunione forzosa del muro.

In tema di distanze legali, perchè possa escludersi l'applicabilità della disciplina dettata in tema di distanze tra edifici dall'art. 41-quinquies, comma1, lettera c), della legge 17 agosto 1942 n.1150, aggiunto dall'art.17 della legge 6 agosto 1967 n.765, è necessario che lo strumento edilizio locale provveda direttamente sulle distanze.
II
In tema di distanze tra edifici, il principio codicistico della prevenzione non è incompatibile con la disciplina sulle distanze tra fabbricati vicini dettata dall'art. 41- quinqies, comma 1, lettera c), della legge 17 agosto 1942 n.1150 (aggiunto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n.765); ne deriva, pertanto, che, quando il fabbricato del preveniente si trovi a una distanza dal confine inferiore alla metà del distacco tra fabbricati prescritto dalla citata norma speciale, il prevenuto ha, ai sensi dell'articolo 875 del C.c., la facoltà di chiedere la comunione forzosa del muro allo scopo di costruirvi contro.
III
In tema di distanze tra fabbricati, l'esercizio della facoltà del prevenuto di chiedere, ai sensi dell'articolo 875 del C.c., la comunione forzosa del muro del preveniente, non situato sul confine, allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, non è impedito dal fatto che sul muro che si vuole rendere comune risultino aperte vedute iure proprietatis.

Commento

La pronunzia ha a che fare anche con la discussa operatività del D.M. 1444 del 1968, il cui art.9 impone il rispetto della distanza minima di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Nella fattispecie la detta normativa, reputata precettiva soltanto nei confronti dell'Amministrazione comunale, è stata ritenuta inoperante sulla scorta dell'assoluto difetto di regole afferenti alle distanze tra le costruzioni nel regolamento edilizio concretamente applicabile. Cio' determinerebbe l'applicabilità della norma di cui all'art.17 della legge 1967 n.765 introduttiva dell'art. 41 quinquies della legge 1150 del 1942, ai sensi della quale "l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non puo essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire".
La suddetta disposizione è stata reputata non incompatibile con il regime della "prevenzione" di cui all'art. 875 cod.civ., che conduce alla comunione forzosa del muro. E' stato così accolto quello degli orientamenti giurisprudenziali che si opponeva all'idea secondo la quale, al contrario, il criterio di cui al riferito art.17 avrebbe avuto un valore assoluto, imponendo l'osservanza di un limite minimo tra i corpi di fabbrica.
Infine l'operatività del principio della prevenzione è stato reputato altresì pienamente efficace anche in ordine alla possibilità di chiudere vedute presenti sul muro forzosamente divenuto comune, dal momento che l'obbligo di mantenere la distanza dalle vedute suppone che colui che abbia costruito per primo abbia acquistato in qualche modo il diritto ad avere vedute verso il fondo vicino.

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