Cass. Pen., Sez.III, n. 38925/2009. L'uso fraudolento del fondo patrimoniale.

I beni della società di famiglia possono essere oggetto di sequestro preventivo, anche se costituiti in fondo patrimoniale, quante volte la costituzione del fondo si innesti nell'ambito di un piano simulatorio per aggirare le maglie tributarie. In altri termini, posto che il credito fiscale sorge nel momento stesso in cui si verificano i presupposti che determinano la nascita dell'obbligazione tributaria, i beni devoluti in fondo patrimoniale sono aggredibili dal creditore (Agenzia delle Entrate) anche se risulta che la costituzione del fondo era antecedente alla notifica dell'accertamento fiscale.

Commento

(di Daniele Minussi) Il ragionamento del Giudice penale trae linfa dalla peculiare formulazione della figura delittuosa di cui all’art.11 del d.lgs. 74/2004. Si tratta infatti di un reato di pericolo, per il cui perfezionamento è sufficiente il fatto di aver posto in essere atti (simulati e/o effettivamente voluti come efficaci, ancorchè funzionali al conseguimento di risultati fraudolenti) per il cui tramite il contribuente abbia a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale generica, vanificando le pretese creditorie dell’Erario.

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