Cass. Pen., Sez. V, n.2029/2003. Falso: il certificato diventa atto pubblico se riveste efficacia giuridica autonoma.
Ai fini penali, il certificato amministrativo si distingue dall'atto pubblico non già per la natura degli effetti - costitutivi o dichiarativi - che possono essere prodotti indifferentemente dall'uno o dall'altro atto, bensì per la preesistenza di tali effetti, nel caso del certificato, che quindi si limita a riprodurli, ovvero nella loro novità , nel caso dell' atto pubblico.