Cass. Pen., Sez. V, n.2029/2003. Falso: il certificato diventa atto pubblico se riveste efficacia giuridica autonoma.

Ai fini penali, il certificato amministrativo si distingue dall'atto pubblico non già per la natura degli effetti - costitutivi o dichiarativi - che possono essere prodotti indifferentemente dall'uno o dall'altro atto, bensì per la preesistenza di tali effetti, nel caso del certificato, che quindi si limita a riprodurli, ovvero nella loro novità , nel caso dell' atto pubblico.

Commento

La Cassazione penale pone un criterio discretivo tra atto pubblico e certificato amministrativo che non pare possedere un'esclusiva valenza penalistica. La struttura dell'atto pubblico è infatti enunziativa, venendo a descrivere accadimenti o dichiarazioni che hanno luogo e si formano in quel momento innanzi ad un pubblico ufficiale, mentre la certificazione non può che riflettere, quale mero antecedente storico, una preesistente situazione.

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