Cass. Civ.Sez.II,n.8806/2003.Poteri del giudice nella riduzione di una clausola penale eccessiva.

Nell' ipotesi di clausola penale eccessiva, la riduzione è consentita, ai sensi dell' art.1348 del Cc, avuto riguardo all' interesse del creditore all' adempimento quale poteva prevedersi al momento della stipulazione della clausola, dovendosi escludere che l' entità concreta del pregiudizio subito dal creditore costituisca un parametro decisivo, atteso che proprio la stipulazione della clausola esclude la rilevanza dell' effetto pregiudizio: il tutto al fine di impedire che detta clausola si traduca in una pena privata e la penale possa tradursi in un abuso del diritto del creditore. (Nella specie, in
cui il giudice aveva fatto riferimento "all' interesse reciproco delle parti" la Suprema corte ha affermato che la circostanza non significava affatto che egli non avesse tenuto conto dell' interesse del creditore all' adempimento e che erroneamente il ricorrente pretendeva che il giudice del merito avrebbe dovuto tener conto dell' effettivo pregiudizio subito dal creditore a seguito dell' inadempimento).

Commento

Problema di non poca rilevanza è quello di stabilire il criterio in base al quale il Giudice possa valutare quantitativamente la riduzione della penale. Si tratta di stabilire se possa essere introdotto l'apprezzamento del concreto pregiudizio subito dal creditore ovvero se occorra aver riguardo unicamente all'interesse del creditore all'adempimento, quale poteva prevedersi al tempo della stipulazione della clausola (soluzione adottata dalla S.C.). E' il caso di osservare come in altra occasione la Cassazione abbia statuito nel senso della valutabilità dell'incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'nteresse del creditore con riferimento anche al tempo in cui la prestazione doveva essere eseguita (così Cass. 9298/99).

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