Cass. Civ.Sez. II, n.12167/02. Servitù di uso pubblico

La cosidetta dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità e non di mere precarietà e tolleranza, un proprio bene a disposizione della colletività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale ovvero ablatorio, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima.

Commento

La pronunzia riguarda unicamente le servitù c.d "di uso pubblico", vale a dire di quei pesi imposti ad un fondo a vantaggio non già di un altro fondo, bensì della generalità. La dicatio ad patriam, si sostanzia nel contegno del proprietario che ponga volontariamente ed in modo continuativo un bene che gli appartiene a disposizione della collettività. In particolare è stato deciso che in tal caso si prescinda, a differenza di quanto è dato di osservare per l'usucapione, sia dall'elemento temporale (vale a dire dalla durata di siffatto comportamento), sia dai motivi che animano il titolare del diritto.

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