Cass. Civ. Sez.III n.7253 del 17/5/2002.Fondamento e limiti del diritto del mediatore alla provvigione.

In tema di mediazione la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti.

Commento

Non è necessaria la formazione di alcun accordo tra il mediatore e la parte che intende concludere l'affare ai fini della nascita del diritto del primo a percepire la provvigione. E' al riguardo sufficiente la riconducibilità del perfezionamento dell'affare al contributo del mediatore, alla cui attività sia causalmente riannodabile il detto evento.
La negazione della necessità di un preventivo accordo circa l'attività di mediazione pare in qualche modo confortare la tesi della natura non negoziale della figura.

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