Cass. Civ. Sez.II n. 9519 del 1/07/2002.La sopraelevazione quale nuova costruzione: obbligo del rispetto delle distanze legali.

La sopraelevazione, anche se di dimensone ridotta, comporta pur sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro, così da dover essere considerata nuova costruzione, come tale soggetta all'osservanza delle distanze legali, analogamente alle modificazioni del tetto di un fabbricato, che comportino aumento della superficie esterna e aumento della volumetria dei piani sottostanti, indipendentemente dalla loro utilizzabilità ai fini abitativi.

Commento

Che la edificazione in sopraelevazione rispetto ad un fabbricato esistente integri gli estremi per essere considerata una nuova costruzione non è affermazione che stupisca. Altrettanto si può dire per quanto ne segue relativamente alla necessità che quanto costruito sia conforme alla normativa urbanistica ed a quella afferente alle distanze tra corpi di fabbrica. Meno scontate sono tuttavia le conseguenze alla luce della più recente giurisprudenza in tema di immediata operatività delle prescrizioni del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 nell'ambito dei rapporti interprivati (cfr. Cass. 4413/2001). Ai sensi della detta normativa sarebbe infatti inderogabile il rispetto di una distanza minima di dieci metri tra le pareti di edifici antistanti.

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