Cass. Civ. Sez.II n.11934 del 08/08/2002. Determinabilità dell'oggetto del contratto redatto su modulo.

Nel contratto di iscrizione scolastica presso un istituto privato - negozio atipico con il quale, previo pagamento di una retta, viene fornito all'alunno l'insegnamento scolastico per un periodo ~ prestabilito - la retta, costituendo il corrispettivo della complessa
obbligazione assunta dall'istituto, rappresenta un elemento essenziale della fattispecie, rispetto al quale deve necessariamente formarsi l'accordo delle parti, sicché, ai fini del perfezionamento del negozio, essa deve essere determinata o, quantomeno, determinabile, mentre, qualora il contratto sia redatto su di un modulo predisposto dall'istituto, e questo non contenga indicazioni sufficienti ad individuarne la precisa entità (sia con riferimento
all'importo totale, sia a quello delle singole rate, se previste), la mancanza di tali indicazioni - che possono peraltro consistere anche nel riferimento a precedenti intese verbali, vigendo per tale tipo di contratto il principio della libertà di forma - comporta il mancato perfezionamento della fattispecie negoziale, a nulla rilevando la pura e semplice sottoscrizione del modulo, la mancata determinazione di uno degli "essentialia negotii" essendo ostativa (oltre che al suo perfezionamento) finanche alla sua configurabilità in termini di proposta suscettibile di accettazione pura e semplice, ovvero di accettazione di una eventuale, antecedente proposta verbale. Qualora, infine, sia prevista la sottoscrizione di più moduli da parte del richiedente, uno soltanto dei quali destinato a contenere
l'indicazione della retta, il contratto (che in tal caso integra gli estremi della fattispecie a formazione progressiva) può legittimamente ritenersi concluso soltanto al momento della sottoscrizione del detto modulo.

Commento

Delineato il contratto di iscrizione scolastica ad un istituto privato come contatto atipico, la S.C. ha individuato nella retta da pagare un elemento essenziale in relazione al quale, come tale, deve intervenire l'accordo delle parti. Ne discende che la difettosa indicazione di essa, intesa anche come semplice determinabilità, non consente, nell'ipotesi di sottoscrizione di un modulo predisposto dall'istituto e privo di tali indicazioni, di concludere nel senso del perfezionamento del contratto.

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