Cass. Civ. sez. III, n. 11454/2003 Obbligo dell'arricchito di indennizzare la controparte (di cui agli artt. 1227 e 2041 Cc)
In tema di ingiustificato arricchimento, una volta accertata l'unicità del fatto da cui derivano la locupletazione di un soggetto e la correlativa diminuzione patrimoniale di un altro, e l'assenza di una causa idonea a giustificarle, la semplice inerzia dell'impoverito, ancorchè riconducibile a difetto di diligenza, nel ridurre la portata della subita diminuzione patrimoniale, ove ciò gli sia possibile, non esonera l'arricchito dall'obbligo di indennizzare la controparte, né diminuisce l'entità dell'indennizzo dovuto, non trovando applicazione in materia di arricchimento, per la diversità dei rispettivi presupposti, la norma dettata, in tema di risarcimento del danno, dall'articolo 1227 del Cc, che impone al danneggiato di attivarsi per evitare le conseguenze ulteriori del fatto dannoso.