Cass. Civ. sez. III, n. 10009/2003. Ammissibilità della prova per testimoni nel caso di mancata indicazione del prezzo effettivo nel contratto. (Cc articoli 1417, 2722 e 2729)

Nell'ipotesi di compravendita in cui il prezzo effettivo non è quello indicato in contratto, la prova per testimoni del prezzo effettivo non incontra, tra alienante e acquirente, i limiti dell'articolo 1417 del Cc in tema di simulazione né contrasta con il divieto posto dall'articolo 2722 dello stesso codice, in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa e può, perciò, essere fornita anche con testimoni o presunzioni.

Commento

Conferma dell'orientamento della precedente Cass.3857/1996. Ma come distinguere tra simulazione relativa e mera integrazione? Nè si parli di integrazione sotto il profilo del quantum di un prezzo comunque indicato. E' infatti di tutta evidenza che l'indicazione del prezzo in misura inferiore rispetto a quella effettiva costituisce non già un elemento carente da integrare, bensì un elemento radicalmente diverso rispetto a quello realmente voluto, come tale possibile oggetto di accordo simulatorio.

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