Cass. Civ. Sez. II n.12236/2002.Trascrizione di atto di acquisto di immobile sottoposto a condizione sospensiva.

La trascrizione degli atti di acquisto di beni immobili ha natura dichiarativa, e non costitutiva del diritto di proprietà, e svolge la funzione di risolvere eventuali conflitti tra più aventi causa; ne consegue che l'avvenuta trascrizione di un contratto nel quale è previsto l'acquisto di un diritto non preclude l'interpretazione e la valutazione del contenuto del contratto stesso, al fine di verificare se il diritto a cui il contratto si riferisce sia effettivamente venuto ad esistenza ( nel caso di specie, la Suprema Corte ha reputato corretta la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto inefficace una condizione sospensiva cui era subordinato il trasferimento di proprietà di una fascia di terreno, a prescindere dal fatto che il contratto nel quale era inserita la condizione fosse stato trascritto).

Commento

Chiara conclusione della S.C.: la trascrizione di atto portante trasferimento di diritti reali immobiliari non sortisce comunque effetti traslativi. Occorre verificare il contesto dell'atto onde controllare quale ne sia l'efficacia nel caso specifico.

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