Cass. Civ. sez. II, n. 13557/2003. Obbligo del giudice di valutare le rispettive ragioni di debito e credito nell'ambito di un unico rapporto (Cc, articoli 1227 e 2041)

Il principio secondo il quale l'istituto della compensazione, postulando l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, non trova applicazione nel caso in cui non sussista la predetta autonomia di rapporti per avere origine i rispettivi crediti nell'ambito di una unica relazione negoziale (ancorchè complessa), non esclude la possibilità della valutazione, nell'ambito del medesimo giudizio, delle reciproche ragioni di credito e del consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare - avere, derivanti da un unico rapporto, valutazione che, per contro, può sempre avere luogo e alla quale, anzi, il giudice deve procedere anche d'ufficio. La valutazione delle rispettive pretese, si riduce infatti, a un mero accertamento contabile o a un semplice calcolo di dare e avere e, perciò, non ricorre la compensazione in senso tecnico giuridico, quando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo che ne escluda l'autonomia.

Commento

Viene ribadito l'orientamento in base al quale, affinchè si dia compensazione in senso tecnico, i soggetti coinvolti nel fenomeno devono essere reciprocamente debitori e creditori l'uno dell'altro in base a diversi rapporti giuridici (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4174/98 ; Cass. Civ. Sez. II, 2171/97 ; Cass. Civ. Sez. II, 5809/88)

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