Cass. Civ. sez. II, n. 11844/2003. Disposizioni a favore dei poveri. (Cc, articolo 630)

Le disposizioni testamentarie previste dall'articolo 630 del Cc, il quale con elencazione meramente esemplificativa dei destinatari fa riferimento genericamente ai poveri e simili, si caratterizzano per essere indirizzate a categorie di persone in largo senso bisognose e indeterminate, tant'è vero che la norma, prevedendo che le disposizioni si intendano effettuate a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del de cuius, stabilisce la devoluzione dei beni a favore del locale ente comunale di assistenza (e quindi poi del comune) attribuendogli la qualità del chiamato.

Commento

La norma di cui all'art.630 cod.civ. viene a supplire all'indeterminatezza della manifestazione di volontà testamentaria, colmando una lacuna altrimenti potenzialmente produttiva di una situazione di inefficacia della disposizione di ultima volontà.

Aggiungi un commento