Cass. Civ. sez. II, n. 10244/2003. Sull'appartenenza del sottotetto di un edificio condominiale. (Cc articoli, 817, 818, 1117 e 2697)
Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere, mediante la creazione di una camera d'aria, l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. In tale ultima ipotesi l'appartenenza del bene va determinata in base al titolo: in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex articolo 1117 del Cc è applicabile solo nel caso in cui il vano risulti in concreto, sia pur in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse condominiale.