Cass. civ. Sez. II, n. 10029/02. Responsabilità contrattuale: concreto danno e rapporto di causalità

In tema di responsabilità contrattuale il risarcimento del danno è dovuto non per effetto del solo mero inadempimento, atteso che concorrono a perfezionare la fattispecie ( produttiva del diritto al risarcimento) sia un fatto costituente violazione di una obbligazione contrattualmente assunta, sia un concreto fatto e il rapporto di causalità tra i due elementi.

Commento

La pronunzia viene a puntualizzare la "catena" logica che conduce al risarcimento del danno. Non è sufficiente a tal fine la mera constatazione dell'evento della mancata produzione del risultato programmato dalle parti. Occorre altresì che tra la condotta che integra violazione degli obblighi contrattuali ed il detto evento si ponga un nesso causale che consenta di attribuire le conseguenze del pregiudizio al debitore.

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