Cass. civ. Sez. II, n. 10029/02. Responsabilità contrattuale: concreto danno e rapporto di causalità
In tema di responsabilità contrattuale il risarcimento del danno è dovuto non per effetto del solo mero inadempimento, atteso che concorrono a perfezionare la fattispecie ( produttiva del diritto al risarcimento) sia un fatto costituente violazione di una obbligazione contrattualmente assunta, sia un concreto fatto e il rapporto di causalità tra i due elementi.