Cass. Civ. sez. I, n. 13441/2003. Imputabilità alla comunione del residuo dei redditi individuali dei coniugi anche derivanti da capitali

I redditi individuali dei coniugi, tanto che si tratti di redditi di capitali, quanto se si tratti di proventi della loro attività separata non cadono automaticamente in comunione, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a divenire comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione.

Commento

Da imputare alla comunione del residuo i redditi personali dei coniugi. La pronunzia in esame si segnala non tanto per questa scontata affermazione, quanto piuttosto per la ricomprensione, nell'ambito dei detti redditi, anche di quelli rivenienti da capitali. Si pensi ai dividendi azionari ovvero agli utili da partecipazione ad altre società di capitali.

Aggiungi un commento