Cass. Civ. sez. I, n. 10860/2003. Esclusione dell'automatismo del risarcimento del danno del creditore - imprenditore commerciale -. (Cc articolo1224)

Deve essere cassata, per motivazione insufficiente, la sentenza del giudice del merito che abbia riconosciuto al creditore, imprenditore commerciale, il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'articolo 1224 Cc, sulla base del costo del denaro in relazione all'interesse praticato dalle banche alla migliore clientela. Una tale motivazione, infatti, non riporta se e quali elementi fossero stati forniti dal danneggiato a fondamento della pretesa e non consente di verificare l'aderenza del criterio prescelto (per la liquidazione del danno) a quegli elementi (eventualmente allegati), né di valutarne l'intrinseca razionalità. Così operando, in realtà, il giudice ha reso la propria pronuncia sulla base del presupposto che la qualità di imprenditore commerciale, propria del creditore, dispensi quest'ultimo dal fornire gli elementi in questione, ponendo così un automatismo nel diritto al risarcimento del maggior danno, che è estraneo alla norma applicata e che contraddice la sua corretta interpretazione.

Commento

Ancora una pronunzia della S.C. che censura l'atteggiamento del giudice di merito che abbia statuito sul risarcimento del danno relativo alla svalutazione monetaria in base a criteri generici ed automatici (quale quello del tasso praticato dalla banca alla migliore clientela).

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