Cass. civ. n. 11881/02. Divisione e retratto successorio

Nel caso in cui il coerede abbia alienato ad un terzo uno o più beni determinati facenti parte della eredità, l'indicazione di beni determinati nel contratto non costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa, in quanto occorre tener conto di tutti gli elementi utili ai fini dell'interpretazione del contratto, per verificare se il bene oggetto della disposizione patrimoniale sia stato considerato come misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione erditaria, e non come quota parte in riferimento all'esito della divisione.

Commento

La S.C. si pronunzia sulla vexata quaestio dell'individuazione dell'oggetto del contratto di vendita di beni determinati facenti parte dell'asse ereditario. Vendita di tutta o di parte della quota di eredità o vendita dei singoli beni, vale a dire dell'esito divisionale? La questione non è di poco conto. La disciplina giuridica risulterà differente: in particolare, trattandosi di vendita di singoli beni ereditari, sarà ammissibile l'azione di rescissione, non risulterà sempre indispensabile l'adozione della forma scritta (tornando a valere il principio generale di cui all'art.1350 cod.civ.), l'acquirente non dovrà rispondere dei debiti ereditari, non sarà applicabile l'istituto del retratto successorio di cui all'art. 732 cod.civ.. Ciò premesso, la Cassazione ha ribadito l'orientamento secondo il quale ciò che conta è l'apprezzamento dell'intento delle parti, non potendo desumersi dal mero aspetto oggettivo dell'indicazione di singoli beni un decisivo argomento per decidere che soltanto questi (e non la quota o parte di essa) costituisca l'oggetto della negoziazione.

Aggiungi un commento